Art. 4.

      1. Nelle more dell'istituzione del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria previsto dagli articoli 5-bis e seguenti del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, le funzioni dei dirigenti sono temporaneamente esercitate dal personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo direttivo ordinario della polizia penitenziaria.
      2. Il personale del ruolo speciale in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia può accedere alle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 21 maggio 2000, n  146, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.